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Tutte le misure che entrano in vigore domenica nella Comunità Valenciana: nuovi orari e capacità

Può 08 da 2021 - 12: 32

Durante questa mattina è in corso la riunione interdipartimentale in cui si decideranno i nuovi provvedimenti che entreranno in vigore da questa domenica alle 00:00. Da quel momento in poi, tutte le restrizioni esistenti fino ad oggi cadranno e inizierà questo nuovo pacchetto deciso dal Consell in tutta la Comunità Valenciana.

Come precedentemente annunciato, il coprifuoco sarà dalle 00:00 alle 06:00, gli incontri saranno limitati a 10 partecipanti e i luoghi di culto potranno essere occupati fino al 75%. Diminuisce anche il confinamento perimetrale, quindi sarà possibile spostarsi al di fuori della Regione.

Inserire le restrizioni che ora sono confermate, evidenzia la chiusura dell'attività alberghiera, che viene ritardata alle 23:30 (fino ad ora l'attività era consentita solo fino alle 22:00). La capienza degli spazi interni sarà del 50% del totale e continuerà al 100% all'aperto. Inoltre continuerà ad essere sospesa l'attività delle discoteche, dei pub e dei cocktail bar.

Successivamente hai un indice con tutti i punti con cui ci occuperemo.

Indice

Tutte le nuove restrizioni della Comunità Valenciana

Misure in vigore dalle ore 0:00 del 9 maggio 2021 alle ore 00:00 del 24 maggio 2021

Misure relative alla circolazione delle persone

La libertà di movimento delle persone di notte tra le 00:00 e le 06:00 è limitata in tutto il territorio della Comunità Valenciana, a meno che non debba essere svolta una delle seguenti attività:
a) Acquisto di medicinali, prodotti sanitari e altri beni essenziali.
b) Assistenza a centri, servizi e strutture sanitarie.
c) Assistenza ai centri di assistenza veterinaria per ragioni di emergenza.
d) Rispetto di obblighi di lavoro, professionali, aziendali, istituzionali o legali.
e) Rientro nel luogo di residenza abituale dopo aver svolto alcune delle attività previste in questa sezione.
f) Assistenza e cura per anziani, minori, persone non autosufficienti, persone con disabilità o persone particolarmente vulnerabili.
g) Sviluppo delle attività venatorie legate al controllo della sovrabbondanza di specie di selvaggina che possono causare danni agli ecosistemi, nei cicli produttivi dell'agricoltura e dell'allevamento e della sicurezza stradale.
h) Per cause di forza maggiore o situazione di necessità.
i) Ogni altra attività di analoga natura, debitamente accreditata.
j) Rifornimenti presso distributori di benzina o stazioni di servizio, quando necessario per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti.

Misure relative alla permanenza di gruppi di persone in spazi privati ​​e pubblici

1. Negli spazi ad uso pubblico, sia chiusi che all'aperto, non possono essere formati gruppi di più di 10 persone, salvo il caso di convivenze di persone e fatte salve le eccezioni previste nei seguenti punti della presente delibera, nonché in altri atti amministrativi applicabili.
2. Nelle abitazioni e negli spazi ad uso privato, sia interni che esterni, non possono essere formati gruppi di più di 10 persone, salvo nel caso di persone conviventi e non più di due nuclei di convivenza, e ferme restando le eccezioni previste dall'art. le seguenti sezioni della presente delibera, nonché in altri atti amministrativi eventualmente applicabili.
3. Le seguenti situazioni sono escluse dalle limitazioni stabilite nelle sezioni precedenti:
a) Attività non professionali legate all'educazione e alla cura, come la cura e l'accompagnamento di minori, anziani, in situazione di dipendenza, con diversità funzionale o in situazione di particolare vulnerabilità.
b) La convivenza alternata di figli e figlie con i loro genitori o genitori non conviventi tra di loro.
c) L'affidamento di minori in qualsiasi loro tipologia.
d) L'incontro di persone con un matrimonio o una relazione di coppia che vivono in indirizzi diversi.
e) Persone che vivono sole, che possono essere incorporate, durante tutto il periodo di validità del provvedimento, ad un'altra singola unità di convivenza, a condizione che in questa unità di convivenza sia incorporata una sola persona che vive da sola.
4. Né sono comprese nelle limitazioni previste nella sezione precedente, le attività lavorative, le attività istituzionali, le attività di trasporto e quelle dei centri educativi che impartiscono gli insegnamenti di cui all'articolo 3 della Legge Organica dell'Educazione, inclusa l'istruzione universitaria, né quelle attività per le quali sono stabilite misure specifiche.

Misure relative ai luoghi di culto

La permanenza nei luoghi di culto, per riunioni, celebrazioni e raduni religiosi, comprese cerimonie nuziali o altre specifiche celebrazioni religiose, non può superare il 75% della loro capienza, purché la distanza interpersonale rispetti un minimo di 1,5 metri. La capienza massima dovrà essere pubblicata in un luogo visibile nello spazio destinato al culto e dovranno essere rispettate le misure generali di sicurezza e igiene stabilite dalle autorità sanitarie.

Misure precauzionali, di sicurezza e di igiene

Le seguenti misure di sicurezza e igiene sono concordate in termini di salute pubblica per far fronte alla crisi sanitaria causata dalla SARS-CoV-2, all'interno della Comunità Valenciana:
1. Dovere di cautela e protezione.
Tutti i cittadini devono adottare le misure necessarie per evitare la generazione di rischi di diffusione della malattia COVID-19, nonché la propria esposizione a tali rischi. Questo dovere di cautela e protezione sarà richiesto anche alle persone e agli enti titolari di qualsiasi attività o servizio ordinato nella presente delibera.
2. Distanza di sicurezza interpersonale.
1. Il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza prevista dalla Legge 2/2021, del 29 marzo, sulle misure urgenti di prevenzione, contenimento e coordinamento per fronteggiare la crisi sanitaria causata dal Covid-19 di, di almeno 1,5 metri.
2. Nell'uso dell'ascensore e del montacarichi, l'occupazione massima di persone sarà 1/3 della sua capacità, tranne nel caso di persone che convivono.
3. Uso della maschera.
1. Le persone di età pari o superiore a sei anni sono obbligate a utilizzare le maschere nei seguenti casi:
a) Su strade pubbliche, in spazi all'aperto e in qualsiasi spazio chiuso ad uso pubblico o aperto al pubblico, indipendentemente dal mantenimento della distanza fisica interpersonale di sicurezza.
b) Nei mezzi di trasporto aereo, marittimo, autobus o ferroviario, nonché nel trasporto pubblico e privato complementare di passeggeri in veicoli fino a nove posti, compreso il conducente, se gli occupanti dei veicoli da turismo non vivono nello stesso indirizzo. Nel caso di passeggeri su navi e imbarcazioni, non sarà necessario indossare maschere quando si trovano all'interno della propria cabina.
2. L'obbligo contenuto nella sezione precedente non sarà esecutivo:
a) Per le persone che hanno qualche tipo di malattia o difficoltà respiratorie che possono essere aggravate dall'uso della maschera o che, a causa della loro disabilità o dipendenza, non hanno l'autonomia per rimuovere la maschera, o hanno alterazioni comportamentali che la rendono uso irrealizzabile.
b) Né sarà richiesto in caso di sport outdoor individuale, né in caso di forza maggiore o situazione di necessità o quando, per la natura stessa delle attività, l'uso della maschera è incompatibile, secondo le indicazioni delle autorità sanitarie.
3. Le attività che comportano uno sforzo fisico di natura non sportiva, all'aperto e individualmente, sono equiparate all'esercizio dello sport individuale, mantenendo, in ogni caso, la distanza minima di 1,5 metri con persone diverse da quelle conviventi.
4. Le seguenti attività sono considerate incompatibili con l'uso della maschera:
a) Fare il bagno in mare, laghi, bacini artificiali, fiumi o in altre zone di balneazione; così come nelle piscine, all'aperto o al chiuso.
b) La pratica dello sport in ambiente acquatico, sia esso naturale o artificiale.
c) Periodi di riposo prima o dopo il bagno o la pratica di sport nell'ambiente acquatico, nei suoi dintorni.
In caso di riposo in spiagge, fiumi o ambienti similari, o in piscine scoperte, il suddetto periodo può essere esteso solo a quello in cui la persona si trova in un certo punto e rispettando la distanza minima di 1,5 metri con altre persone che non convivono e senza il il raggruppamento di persone può superare il numero massimo consentito.
Nel caso di piscine coperte o nel caso in cui tale riposo venga effettuato a bordo di imbarcazioni, il periodo di riposo sarà inteso solo come quello strettamente necessario tra gli intervalli di attività.
d) Primo soccorso o attività di soccorso quando richiedono l'accesso all'ambiente acquatico.
e) I tempi strettamente necessari per mangiare o bere, nei luoghi dove è autorizzato.
5. Le seguenti attività sono considerate compatibili con l'uso della maschera:
a) La passeggiata attraverso gli accessi a spiagge, laghi e altri ambienti naturali.
b) La passeggiata al mare e altri ambienti acquatici.
c) L'uso di spogliatoi nelle piscine pubbliche o comunitarie, ad eccezione delle docce.
d) Soggiornare all'esterno o all'interno di strutture ricettive al di fuori degli orari strettamente necessari per mangiare o bere.
4. Misure igieniche.
Devono essere rispettati i diversi protocolli che si stabiliscono, in generale o per ogni settore, nelle diverse aree, stabilimenti, servizi e attività, che ordinano le diverse misure igieniche in sanità pubblica. Tali protocolli saranno aggiornati quando richiesto dalle circostanze epidemiologiche.

Misure specifiche per attività, servizi e settori, in materia di sanità pubblica

Le seguenti misure specifiche sono concordate da attività, servizi e settori, in termini di salute pubblica, per far fronte alla crisi sanitaria causata dalla SARS-CoV-2, all'interno della Comunità Valenciana:

Misure relative a celebrazioni, eventi o raduni di persone

1. Non è consentito lo svolgimento di feste popolari, sfilate o spettacoli itineranti.
2. Eventi di qualsiasi natura, che possono interessare un agglomerato di persone e non sono specificatamente previsti altrove nella presente delibera, saranno realizzati secondo le seguenti misure:
a) In caso di tenuta al chiuso, la capienza sarà del 75% con un massimo di 500 persone presenti.
b) In caso di tenuta all'aperto, la capienza sarà del 75% con un massimo di 1000 persone presenti. Tuttavia si possono stabilire divisioni di spazio fino ad un massimo di 4 diversi settori di 500 persone frequentanti ciascuno di essi, con ingresso e uscita indipendenti, servizi igienici e servizi di ospitalità in ogni settore.
3. In ogni caso, devono essere rispettati:
a) Istituzione di posti o posti preassegnati, mantenendo un posto a distanza nella stessa fila in caso di posti fissi o il rispetto della distanza interpersonale di 1,5 metri ad eccezione di conviventi e gruppi di massimo 10 persone.
b) Istituzione di ingressi e uscite sfalsati e disposizione della circolazione dei partecipanti con segnalazione del senso di circolazione o barriere fisiche che delimitano i circuiti.
c) Non è consentito il consumo di cibi o bevande, ad eccezione dell'acqua, se non nell'area ristorante abilitata a tal fine, che deve essere separata dall'area eventi e rispettare i provvedimenti degli esercizi alberghieri e di ristorazione.
d) Non è consentito fumare o utilizzare qualsiasi altro dispositivo per inalazione del tabacco, pipe ad acqua, narghilè o dispositivi simili, comprese le sigarette elettroniche o lo svapo.
4. Tuttavia, attività o spettacoli straordinari possono essere svolti in strutture con licenza diversa da quella disciplinata dal regolamento degli spettacoli, ai sensi dell'articolo 83 del decreto 143/2015, dell'11 settembre, del Consell, che approva il Regolamento per il sviluppo della Legge 14/2010, del 3 dicembre, della Generalitat, su Spettacoli Pubblici, Attività Ricreative ed Enti Pubblici, alle condizioni precedentemente previste nella sezione 3 del presente punto, e quanto segue:
- Capacità massima del 50% rispetto a quella prevista nella licenza di apertura dello stabilimento o della sede in cui sono tenuti con un limite massimo di 500 persone presenti e 1000 presenti in caso di trattenuta in spazi aperti; tuttavia, è possibile stabilire divisioni di spazio fino a un massimo di quattro settori differenziati con un massimo di 500 partecipanti in ciascuno di essi, con ingresso e uscita a servizi igienici e servizi di ristorazione indipendenti da ciascun settore.
- Locali con gradinate con posti preassegnati che verranno occupati mantenendo una distanza di posto nella stessa fila o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1,5 metri ad eccezione dei conviventi o di un gruppo massimo di 10 persone. Se il recinto è aperto, sarà occupato da sedie, applicando le condizioni indicate nei punti precedenti.
- La persona o ente organizzatore dovrà provvedere all'autorizzazione prevista dal Titolo III del Regolamento approvato dal Decreto 143/2015. Allo stesso modo, l'organizzazione deve presentare al momento della richiesta un Piano di emergenza che rispetti i requisiti e le condizioni di questa sezione e della sezione 3 che precede.

Misure relative a biblioteche, archivi, musei, sale espositive, gallerie d'arte, monumenti e altre strutture culturali

1. Nelle strutture ordinate da questo punto non ci saranno limitazioni di capacità, ma dovranno essere garantite misure di distanza, igiene e prevenzione.
2. I cittadini possono utilizzare computer e computer o mezzi elettronici messi a loro disposizione, che devono essere puliti e disinfettati dopo ogni utilizzo.
3. Le visite guidate saranno per gruppi fino a 20 persone in spazi aperti e fino a 10 persone in aree chiuse.

Misure relative a sale congressi, sale conferenze o polivalenti e altre strutture e strutture simili, comprese le strutture fieristiche

1. Si raccomanda la telematica di tutti i tipi di congressi, riunioni, riunioni di lavoro e conferenze.
2. La celebrazione delle stesse che vengono organizzate di persona, sarà svolta senza eccedere in ogni caso il 75% della capienza in ciascuna delle sale congressi, sale conferenza o polivalenti, e altre strutture e strutture simili, comprese quelle delle fiere istituzioni della Comunità Valenciana. Servizi di ospitalità o ristorazione non sono autorizzati in questo tipo di eventi, a meno che non vi sia uno spazio specifico e differenziato che sarà soggetto alle misure previste per le strutture alberghiere e di ristorazione.
3. Le disposizioni della sezione precedente saranno applicabili alla realizzazione di attività informative e divulgative e workshop nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione scientifica e tecnica, rivolti a tutte le tipologie di pubblico, e aventi come finalità l'apprendimento e la diffusione di contenuti relativi a R + D + i.

Misure relative a cinema, cinema estivi, drive-in, teatri, anfiteatri, auditorium, sale polivalenti, sale per arti dello spettacolo e circhi

1. Negli stabilimenti ordinati da questo punto, la capacità massima è del 75%.
2. Le iscrizioni saranno numerate, con registrazione dei partecipanti o pre-assegnazione dei posti. L'accesso avverrà gradualmente, con interruzioni sfalsate e distanza interpersonale tra i lavoratori e il pubblico e tra il pubblico.
3. Il pubblico deve essere seduto e il consumo non è consentito.
4. Non è consentito lo scambio di oggetti con e tra il pubblico.
5. Le installazioni fisse o portatili sono considerate incluse in questo punto.

Misure relative alle attrazioni della fiera

1. Questo punto include parchi a tema, zoo, acquari, parchi safari, fiere fisse o mobili, parchi acquatici, stabilimenti di giochi con armi simulate.
2. La capacità massima è del 75% di quella autorizzata, stabilita dall'ente titolare dell'impianto di sistemi di limitazione e controllo accessi.
3. Nelle attrazioni del quartiere fieristico in questo punto in cui gli elementi hanno file di sedili, può essere occupato il 50% di ciascuna fila, purché mantengano la distanza minima di sicurezza di 1,5 metri. Quando tutti gli utenti risiedono nello stesso indirizzo, possono essere utilizzate tutte le sedi dell'elemento.
Le attrazioni che non hanno sedili incorporati possono essere utilizzate purché venga mantenuta una capacità massima del 75% della capacità della struttura e se, a causa della dinamica dell'attrazione, la distanza minima di sicurezza tra gli utenti non può essere mantenuta , Ridurrà la capacità fino al 50%, e comunque dovrà essere assicurata la massima separazione tra loro e la disinfezione delle mani prima di utilizzare l'elemento.

Misure relative a risvegli e sepolture

1. Le veglie possono essere tenute in tutti i tipi di strutture, pubbliche o private, con una capacità limitata al 50% e un massimo di 50 persone in spazi all'aperto e 25 persone in spazi chiusi, conviventi o meno, garantendo le misure interpersonali di sicurezza e igiene a distanza.
2. La partecipazione all'entourage per la sepoltura o il licenziamento per cremazione del defunto è riservata ad un massimo di 50 persone in spazi esterni o 25 persone in spazi chiusi, tra familiari e amici intimi.

Misure relative a cerimonie e celebrazioni non religiose dopo cerimonie religiose e non religiose

1. Le cerimonie non religiose possono essere svolte in tutti i tipi di strutture, pubbliche o private, all'aperto o in spazi chiusi, a condizione che non venga superato il 50% della loro capacità, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale e le misure di sicurezza.
2. Le celebrazioni che coinvolgono l'ospitalità, il catering, le sale per banchetti o qualsiasi altra struttura alberghiera o spazio privato, saranno adeguate alle normative in materia.

Misure relative a stabilimenti commerciali e locali e fornitura di servizi

1. Gli esercizi commerciali, i locali e le attività di servizi professionali, indipendentemente dalla loro superficie utile di esposizione e vendita, devono limitare la loro capacità totale al 75%. Nel caso di stabilimenti o locali distribuiti su più piani, la presenza di clienti in ciascuno di essi deve mantenere questa stessa proporzione. La capienza massima consentita sarà visibile all'ingresso.
2. Tutti gli stabilimenti, i locali commerciali e le attività di servizi professionali che dispongono di parcheggi o spazi per il parcheggio dei veicoli dei loro clienti, limiteranno la capacità di questi parcheggi e spazi al 75%.
3. I locali commerciali e le superfici commerciali la cui attività è la vendita di prodotti manterranno il loro orario autorizzato, entro gli orari relativi alla circolazione delle persone eventualmente stabiliti.
Gli esercizi destinati alla vendita di beni di prima necessità (essenzialmente alimentari e farmaceutici) che hanno un orario di chiusura autorizzato più elevato, possono mantenere lo stesso, solo per la vendita di detti prodotti.
4. Nei locali commerciali e di servizio, compresi quelli ubicati nei centri commerciali, non è consentito l'utilizzo delle aree comuni e ricreative dei parchi commerciali, salvo il transito tra esercizi commerciali.
5. Ai fini del presente punto, non sono inclusi gli istituti la cui attività principale è la fornitura di servizi professionali ed i centri in cui si impartisce una formazione non regolamentata.

Misure relative ai mercati di vendita non sedentari

1. Nel caso di mercati di vendita non sedentari ("mercatini delle pulci"), che svolgono la loro attività su strade pubbliche all'aperto, possono essere installati fino ad un massimo del 75% delle bancarelle normalmente autorizzate, e la disponibilità lo spazio può essere aumentato, in modo da produrre un effetto equivalente per garantire che la distanza di sicurezza sia mantenuta e che le folle siano evitate. In alternativa, puoi scegliere di limitare e controllare la capacità al 75% della sua capacità senza limitare il numero di posti a sedere.
2. Gli spazi allestiti per contenere questi mercati devono essere delimitati con nastri di costruzione, recinzioni o qualsiasi altro mezzo che consenta di contrassegnare chiaramente i limiti dello spazio, in modo da limitare l'afflusso di clienti e garantire la capacità consentita. Può essere stabilito un uso diverso per l'entrata e l'uscita.
3. I comuni devono stabilire requisiti di distanza tra le posizioni al fine di mantenere una distanza di sicurezza tra lavoratori, clienti e pedoni, che devono sempre utilizzare la maschera.
4. Terminata l'attività di vendita e ritirati tutti i banchi, verranno puliti e disinfettati i pavimenti e le superfici dell'intero locale dove si è sviluppato il mercato, nonché gli ingressi e le zone di uscita.
5. Saranno rispettate le misure igieniche comuni a tutte le attività, nonché le misure igieniche aggiuntive degli stabilimenti e dei locali aperti al pubblico stabilite nei relativi protocolli.
6. Ove opportuno, la portata massima consentita sarà visibile all'ingresso, chiudendo perimetrale con parzializzazione.

Misure relative alle attività festive tradizionali situate nei comuni della Comunità Valenciana

I luoghi di festa regolamentati dal Decreto 28/2011, del 18 marzo, del Consell, possono aprire per svolgere le loro abituali attività nelle fasce orarie dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 22:00 pm ore, senza poter consumare cibi o bevande e con una limitazione di capacità del 75%.

Misure relative agli esercizi alberghieri e di ristorazione

1. Questo punto include tutte le attività alberghiere e di ristorazione che hanno lo scopo di fornire il servizio di bevande e cibi preparati per il consumo all'interno o all'esterno dei locali, tra cui sale banchetti, ristoranti, caffè, bar, caffetterie, esercizi pubblici situati in la zona marittima-terrestre e lounge-lounge.
Allo stesso modo, sono inclusi i servizi self-service o buffet, secondo le misure e i protocolli di sicurezza stabiliti a tal fine.
2. In questi stabilimenti la capienza consentita all'interno dei locali è del 50%, sempre nel rispetto rigoroso delle misure di ventilazione e condizionamento degli spazi interni.
Sulle terrazze esterne la capacità è del 100%. È considerato "terrazze esterne", qualsiasi spazio scoperto o qualsiasi spazio che, essendo coperto, è circondato lateralmente da un massimo di due muri, muri o rivestimenti.
3. Questi stabilimenti:
- Devono essere chiusi alle 23:30
- L'occupazione dei tavoli sarà di un massimo di 10 persone per tavolo o gruppi di tavoli, a meno che non siano conviventi.
- La distanza tra i tavoli sarà di 2 metri all'interno degli stabilimenti e di 1,5 metri sulle terrazze all'aperto.
- Il consumo sarà sempre seduto a tavola.
- L'uso di una maschera sarà necessario quando non viene consumata.
- La capienza massima consentita deve essere visibile all'ingresso.
- Saranno rispettate le misure igieniche generali e aggiuntive.
4. Non è consentito nei ristoranti e negli hotel:
- L'uso del bar.
- Fumare.
- L'uso di qualsiasi altro dispositivo per l'inalazione di tabacco, pipe ad acqua, narghilè o assimilati comprese le sigarette elettroniche o lo svapo in spazi esterni o chiusi.
- La danza, né al chiuso né all'aperto.
5. Sono esclusi dal termine di chiusura previsto nella sezione precedente gli stabilimenti, i locali e le attività che per le loro particolari caratteristiche prestano un servizio che può essere considerato essenziale o non sostituibile:
- Servizi di ospitalità di ospedali e cliniche, ad uso di professionisti, accompagnatori e parenti di pazienti.
- Servizi alberghieri e di ristorazione per strutture alberghiere e ricettive turistiche, ad uso esclusivo dei clienti ivi soggiornanti.
- Servizi alberghieri e di ristorazione ubicati presso aziende e luoghi di lavoro, ad uso esclusivo di personale dipendente.
- Servizio alberghiero e di ristorazione nei centri educativi, ad uso esclusivo del personale docente e non e degli studenti del centro, e nei centri residenziali, diurni e ambulatoriali del servizio pubblico valenciano dei servizi sociali.
- Servizi di ripristino in aree di servizio di vie di comunicazione, o luoghi che, non essendo considerati aree di servizio, sono vicini o adiacenti a strade, sia direttamente nel caso di strade convenzionali, sia tramite collegamenti nel caso di autostrade e che prestano servizio , tutti, con regolarità, ai trasportatori, o al personale appartenente a servizi essenziali di qualsiasi genere, compresi i servizi di manutenzione e riparazione stradale, o ad altro personale in caso di imprevisti strettamente giustificati.
Nei casi previsti dalla presente sezione, dalla conclusione degli orari stabiliti per la ristorazione e le strutture alberghiere, possono proseguire la loro attività solo ed esclusivamente per gli utenti degli stessi, fino all'orario di chiusura abituale, fermo restando per il soggetto il resto delle misure previste per la ristorazione e gli esercizi alberghieri.
6. Le attività di ristorazione del servizio a domicilio, o di raccolta di cibi e / o bevande da parte della clientela nello stabilimento su appuntamento, possono essere svolte durante il normale orario di apertura dello stabilimento.

Misure relative a strutture e attività per il tempo libero e l'intrattenimento

1. L'attività di discoteche, sale da ballo e cocktail bar con e senza spettacoli musicali dal vivo, pub, cyber-caffè, teatro caffè, caffè concerto e caffè cantante è sospesa.
2. Tuttavia, possono svolgere attività di ristorazione e di ospitalità compatibili con la loro licenza o autorizzazione, alle condizioni e con i limiti di tempo e capacità di cui al precedente punto 11 della presente delibera:
- Istituti e locali classificati nell'epigrafe 1.2.5 e 2.7 (ad eccezione del 2.7.6) del Catalogo degli spettacoli pubblici, delle attività ricreative, delle attività socio-culturali e degli enti pubblici della Legge 14/2010, del 3 dicembre, del Generalitat, per spettacoli pubblici, attività ricreative e locali pubblici.
- Gli stabilimenti di sale per feste, discoteche e sale da ballo, che dimostrano, presentando apposita dichiarazione al consiglio comunale, che le piste da ballo sono occupate da tavoli e sedie, mantenendo la capienza e le distanze previste dalle misure stabilite per le strutture di ristorazione e alberghiere .
In tutti questi locali e locali, il consumo sarà sempre seduto a tavola, non sono consentite esibizioni di ballo o karaoke e spettacoli di canto sporadici o amatoriali, sono consentite esibizioni professionali di gruppi musicali e disc jockey, garantendo una ventilazione sufficiente e una distanza di sicurezza di almeno 2 metri tra i musicisti e il pubblico nel caso di cantanti e strumenti a fiato.

Misure relative alle attività ricreative del caso

Possono aprire stabilimenti e spazi dedicati ad attività ricreative e di gioco d'azzardo, tra i quali rientrano, casinò da gioco, sale bingo, sale giochi per slot machine, sale da gioco, tombola e cyber hall, rispettando l'orario di chiusura stabilito per gli stabilimenti di restauro e commercio alberghiero, così come il resto delle misure, capacità e limitazioni previste per queste strutture.

Misure relative al consumo di tabacco e prodotti simili

1. Non è consentito fumare su strade pubbliche, terrazze, spiagge o altri spazi all'aperto, quando la distanza interpersonale minima di almeno 2 metri non può essere rispettata.
2. Questa limitazione sarà applicabile anche all'uso di qualsiasi altro dispositivo per l'inalazione di tabacco, pipe ad acqua, narghilè o simili, comprese le sigarette elettroniche o lo svapo in spazi all'aperto o chiusi.

Misure relative alla vendita e al consumo di alcol

1. La vendita di alcolici è vietata durante la fascia oraria tra le 22:00 e le 8:00 del giorno successivo, in tutti i tipi di esercizi commerciali indipendentemente dalla licenza con cui operano, ad eccezione degli esercizi di ospitalità e ristorazione che lo faranno essere disciplinato dalle disposizioni del punto precedente.
2. Allo stesso modo, il consumo di alcol sulle strade pubbliche è vietato 24 ore su 69, ad eccezione degli esercizi alberghieri e di ristorazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 della Legge 2014/29, del XNUMX dicembre, della Generalitat, Salute del Comunità Valenciana.

Misure relative ad hotel, alloggi turistici, case rurali e altre strutture ricettive

1. Negli hotel, nelle strutture ricettive, nelle case rurali e in altre strutture simili l'apertura di spazi comuni può arrivare fino al 75% della capienza, garantendo la distanza, l'igiene e le misure di prevenzione e favorendo la fruizione di aree ben areate.
2. Negli alberghi, i servizi di ristorazione saranno adeguati a quanto stabilito nelle misure relative agli esercizi alberghieri e di ristorazione.
3. Negli alloggi che offrono camere e servizi di gruppo, le persone di diversi gruppi di convivenza non possono pernottare nella stessa stanza o utilizzare cucine condivise.

Misure relative alle attività di guida turistica

1. Questa attività sarà svolta, preferibilmente, su appuntamento.
2. Il gruppo massimo sarà di 20 persone in spazi esterni e 10 persone in spazi chiusi, inclusa la guida turistica.
3. Devono essere rispettate le misure di sicurezza e igiene stabilite in generale e, in particolare, quelle relative al mantenimento della distanza interpersonale minima di sicurezza e all'uso delle maschere.

Misure relative all'insegnamento artistico regolamentato in conservatori e centri autorizzati, insegnamento non regolamentato in scuole o accademie di musica o danza e attività di formazione di gruppi musicali in generale (orchestre, bande, ...), compagnie di danza e nelle scuole di danza. Teatro

1. L'insegnamento che viene raccolto in questo punto può essere impartito con la limitazione del 75% della sua capacità.
2. Nella configurazione dell'area di esecuzione musicale o corale, la distanza minima sarà di 1,5 metri, tra i suoi membri, così come tra gli artisti e altre persone (regista, sbandieratori, aiutanti per il superamento delle partiture, tecnici del suono, ... ). Se questa distanza non può essere garantita, è necessario utilizzare maschere, quindi in strumenti a fiato, ottoni e altri strumenti con bocchino, la distanza sarà un fattore prioritario e limitante di utilizzo.
3. Allo stesso modo, l'attività di danza dovrebbe contemplare il più possibile la distanza di 1,5 metri. Se questa distanza non può essere garantita, è necessario utilizzare maschere. Le pratiche che implicano il contatto con gli interpreti saranno limitate il più possibile.
4. Se non è possibile garantire la distanza di sicurezza in sala prove, si consiglia di distribuirli secondo il repertorio, per sezioni o per archi strumentali, quali legni, metalwind, percussioni, solisti., Corpo di ballo, ecc. evitare la folla e ridurre le prove generali.
5. I mobili personali (sedie, leggii, pavimento e sbarre in caso di danza) devono essere puliti e disinfettati prima e dopo l'uso.
6. Gli strumenti, gli accessori, i mobili, i leggii e gli spartiti saranno ad esclusivo uso individuale, indipendentemente da chi li possiede (esecutore o azienda).
7. Negli strumenti comunemente condivisi (percussioni, pianoforti e altri), il loro utilizzo deve essere programmato per procedere con una meticolosa pulizia, prima e dopo ogni cambio di esecutore musicale. Nel caso della danza, anche gli spazi condivisi per lo spettacolo (pavimento e corrimano tra gli altri) devono essere puliti meticolosamente, prima e dopo ogni cambio di interprete.
8. Particolare attenzione sarà riservata alla pulizia degli spogliatoi e delle altre aree comuni.

Misure relative ad accademie, scuole guida e altri centri di formazione non regolamentati

1. Si raccomanda l'insegnamento telematico, soprattutto quello rivolto alle persone vulnerabili.
2. L'attività formativa può essere insegnata di persona, mantenendo la distanza interpersonale minima di sicurezza e mantenendo misure igieniche e di prevenzione, purché non venga superato il 75% della capacità massima della struttura.

Misure relative alle attività del tempo libero e ai parchi giochi ricreativi

1. I parchi, i giardini e le aree ricreative all'aperto possono rimanere aperti durante le ore di libertà di movimento delle persone che possono essere stabilite.
Durante il suo orario di apertura, saranno mantenute le misure di sicurezza e igiene interpersonale e di prevenzione e sorveglianza, relative all'adempimento delle misure di raggruppamento o riunione socialmente pianificate.
2. Nei parchi giochi ricreativi all'aperto, castelli gonfiabili, scivoli e altri giochi per bambini, devono essere rispettate le misure di sicurezza e igiene stabilite dalle autorità sanitarie per la prevenzione del Covid-19, mantenendo la pulizia secondo i protocolli approvati a tal fine. autorità sanitaria pubblica corrispondente.
3. Sono autorizzate le attività educative per il tempo libero e l'educazione nel tempo libero e le scuole di animazione giovanile, organizzate sia da amministrazioni che da enti o associazioni giovanili di educazione non formale. Nelle strutture interne o esterne dove si svolgono queste attività, non sarà possibile superare il 50% della loro capacità. Le attività devono essere svolte in gruppi fino ad un massimo di 20 persone all'aperto e 10 persone all'interno, oltre al monitor in entrambi i casi.
In ogni caso devono essere rispettate le misure di sicurezza e allontanamento fisico, sicurezza interpersonale, igiene, pulizia, prevenzione, e seguendo le indicazioni contenute nei protocolli stabiliti a tal fine dalle autorità sanitarie per la prevenzione del Covid-19.
In questa sezione sono incluse le ludoteche e tutti gli stabilimenti per attività ricreative per bambini e ragazzi.

Misure relative al trasporto turistico di passeggeri e alla nautica da diporto

1. Trasporto di passeggeri turistici:
- Gli uomini d'affari e professionisti che svolgono l'attività di trasporto turistico di passeggeri su navi e natanti che non sono navi passeggeri di tipo da crociera, e che navigano e ancorano nelle acque adiacenti al territorio della Comunità Valenciana, devono garantire che il passeggero e le persone a bordo rispettano le misure igienico-sanitarie, soprattutto per quanto riguarda l'esercizio dell'attività lavorativa, professionale e imprenditoriale.
- Gli uomini d'affari e professionisti che svolgono l'attività di trasporto turistico di passeggeri adotteranno le misure necessarie per garantire l'imbarco e lo sbarco del passeggero in modo ordinato e nel rispetto delle misure sanitarie applicabili in ogni momento.
- L'occupazione di navi e imbarcazioni dedicate al trasporto turistico può essere svolta al 100% della loro capacità. L'uso della maschera sarà sempre obbligatorio, tranne quando si trovano all'interno della propria cabina.
2. Navigazione ricreativa e attività nautiche.
- A bordo delle imbarcazioni dedicate alla nautica da diporto può essere occupato il 100% della loro capacità.
- In tutte le attività previste in questa sezione devono essere adottate le misure di disinfezione e le norme igienico-sanitarie applicabili alle imbarcazioni da diporto e alle imbarcazioni, alle moto d'acqua e ai dispositivi nautici da diporto.
- Durante lo svolgimento delle pratiche di navigazione per l'ottenimento di qualifiche nautiche da diporto che richiedono l'utilizzo di imbarcazioni da diporto, le persone a bordo dell'imbarcazione saranno al 100% di quelle autorizzate nei certificati dell'imbarcazione, senza alcun Se il numero di allievi specificato all'art. 15.8 del Può essere superato il Regio Decreto 875/2014, del 10 ottobre, che regola le qualifiche nautiche per il governo delle imbarcazioni da diporto.

Misure relative al trasporto pubblico, privato e altri trasporti regolari

1. Nei veicoli ad uso privato, la capienza massima sarà quella consentita dal numero di posti autorizzati nel veicolo.
2. Nel trasporto pubblico di passeggeri in veicoli con un massimo di 9 posti, compreso il conducente, è consentito occupare tutti i sedili posteriori del veicolo, nonché quelli offerti nella fila di sedili del conducente, quando sono stati precedentemente esauriti , la parte posteriore, tranne quando il conducente può essere considerato una persona a rischio.
3. Nel trasporto in autobus è consentito fino al 100% degli spazi con separazione dei passeggeri se il livello di occupazione lo consente.
4. Nei veicoli in cui, per le caratteristiche tecniche, è disponibile una sola fila di sedili, come nelle cabine di veicoli pesanti, furgoni o altri, possono viaggiare un massimo di 2 persone, a condizione che gli occupanti utilizzino maschere e mantengano la massima distanza possibile.
5. L'uso obbligatorio di una maschera da parte di tutti gli occupanti di qualsiasi tipo di veicolo è obbligatorio, tranne quando tutti gli occupanti di veicoli chiusi vivono insieme allo stesso indirizzo.
6. Nelle pratiche dei veicoli delle scuole guida, il limite è di 2 persone per fila di sedili e con l'uso di una maschera. Il veicolo dovrà essere disinfettato e pulito dopo ogni utilizzo.
7. Questo tipo di trasporto comprende la modalità del tipo dormiente o simile, pratiche di scuola guida e altri trasporti regolari, anche funivia e funicolare.
8. I veicoli specializzati, di emergenza, le ambulanze e simili sono esenti dalle limitazioni di questo punto.

Misure relative all'attività fisica, allo sport, agli impianti sportivi e alle competizioni sportive

1. Attività fisica e sportiva generale.
a) Sarà possibile praticare, a tutti gli effetti, l'attività fisica e sportiva, all'aperto e in impianti sportivi aperti o chiusi, senza contatto fisico e nelle modalità individuali e praticate in coppia.
b) La pratica di attività fisica e sportiva di modalità individuali, sia all'aperto che in strutture aperte e chiuse, praticata da liberi professionisti o diretta da un professionista, può essere svolta in gruppi di massimo 10 persone in strutture chiuse, essendo obbligatorio l'uso di la maschera, o 20 persone in strutture all'aperto o all'aperto, sempre senza contatto fisico e mantenendo la distanza di sicurezza consigliata dalle autorità sanitarie, non è richiesto l'uso di una maschera.
La maschera sarà obbligatoria in zone o spazi con grande afflusso di persone dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza consigliata dalle autorità sanitarie con altri atleti o pedoni.
c) La pratica sportiva di intensità, nell'ambito delle competizioni autorizzate dalla presente delibera e dei loro allenamenti, sarà considerata un'attività incompatibile per sua stessa natura con l'uso di una maschera, ai fini di quanto previsto dall'art. 6.2 della Legge 2 / 2021 del 29 marzo di misure urgenti di prevenzione, contenimento e coordinamento per fronteggiare la crisi sanitaria causata dal COVID19.
d) L'attività fisica e la pratica sportiva che si svolga in attività didattiche, extracurriculari o complementari durante la giornata scolastica, saranno soggette alle disposizioni dei Protocolli sempre in vigore per le scuole, adottati dal Ministero competente per la pubblica istruzione e dal Ministero della Salute competente.
2. Allenamento di sport federati, Campionati sportivi universitari, Giochi sportivi della Comunità Valenciana e altre competizioni.
Gli atleti federati, quelli iscritti al Campionato sportivo universitario, ai Giochi sportivi della Comunità Valenciana o ad altre competizioni organizzate da enti pubblici o privati, possono svolgere l'allenamento sportivo con le raccomandazioni e le limitazioni stabilite nelle seguenti sezioni:
a) L'allenamento sportivo si svolgerà in gruppi stabili ed evitando il contatto con altri gruppi di allenamento.
Ove possibile, e soprattutto nel caso della popolazione in età scolare, saranno promosse dinamiche sportive individuali senza contatto fisico, garantendo la massima distanza di sicurezza possibile. In ogni caso verranno applicati i Protocolli adottati di volta in volta per la prevenzione del Covid-19.
L'utilizzo di spogliatoi e docce avrà una capienza del 50% della sua capienza.
b) Gli allenamenti sportivi si svolgeranno, in ogni caso, senza pubblico.
I minori che partecipano alla formazione possono essere accompagnati da un adulto che può accedere agli impianti sportivi rispettando le misure di sicurezza e igiene consigliate dalle autorità sanitarie ed evitando comunque situazioni di affollamento di persone.
3. Competizioni e altri eventi sportivi.
a) Le gare e gli eventi sportivi organizzati da enti pubblici o privati ​​possono svolgersi in tutte le categorie e modalità sportive.
b) Le federazioni sportive, e il resto degli enti organizzatori di competizioni o manifestazioni sportive, dovranno disporre di un protocollo pubblico per lo svolgimento della competizione o dell'evento, che garantisca il monitoraggio delle misure di sicurezza e igiene necessarie per la prevenzione. Covid-19, al fine di garantire la tutela della salute degli atleti e del personale necessario allo svolgimento della competizione o manifestazione. Il protocollo può essere richiesto dall'autorità sanitaria.
c) L'utilizzo di spogliatoi e docce avrà una capienza del 50% della loro capienza.
4. Impianti sportivi.
a) Negli impianti sportivi aperti e chiusi, l'attività fisica e sportiva disciplinata nelle sezioni precedenti può essere svolta alle condizioni ivi stabilite.
Ai fini della presente delibera, un impianto sportivo aperto è considerato uno spazio sportivo aperto non coperto o qualsiasi spazio che, essendo coperto, è circondato lateralmente da un massimo di tre muri o pareti.
b) Negli impianti sportivi aperti la capienza massima consentita sarà di un utente ogni 2,25 m² di superficie utile ad uso sportivo. Questo calcolo sarà applicato globalmente e per ciascuno degli impianti sportivi della struttura. La capacità degli altri servizi non sportivi che la struttura potrà avere sarà disciplinata dalle sue specifiche normative.
c) Negli impianti sportivi chiusi la capienza massima consentita è del 50% rispetto alla capienza ordinaria dell'impianto.
Ai fini della presente delibera si intende per capacità ordinaria quella stabilita dalla specifica normativa applicabile e, in mancanza, quella di un utente ogni 2,25 m² di superficie utile ad uso sportivo.
Questo calcolo sarà applicato globalmente e per ciascuno degli impianti sportivi della struttura. La capacità degli altri servizi non sportivi che la struttura potrà avere sarà disciplinata dalle sue specifiche normative.
d) Nelle piscine la capacità massima consentita sarà del 75% rispetto alla capacità ordinaria dell'impianto e del bacino della piscina.
Ai fini della presente delibera si intende per capacità ordinaria quella stabilita dalla specifica normativa applicabile e, in mancanza, quella di un utente per 4 m² di superficie idrica.
e) Sarà cura delle persone o enti titolari della struttura stabilire le misure necessarie a garantire il rispetto delle sagome e segnaleranno visibilmente, e agli ingressi di ciascuna delle unità, entrambi i metri quadrati disponibili nell'area. capacità massima consentita.
f) La persona o ente titolare della struttura dovrà predisporre un sistema di accesso che prevenga l'accumulo di persone e un sistema di turni che consenta la pratica dell'attività fisica in condizioni di sicurezza e tutela della salute.
g) A tutti gli effetti, le strutture devono essere periodicamente pulite e disinfettate almeno due volte al giorno.
Allo stesso modo, il materiale utilizzato dagli atleti verrà pulito e disinfettato alla fine di ogni turno di allenamento e alla fine della giornata.
h) L'uso di spogliatoi e docce è consentito rispettando la distanza interpersonale minima, con una capienza massima consentita del 50% rispetto alla capienza ordinaria.
5. Partecipanti e pubblico in eventi sportivi.
a) Partecipanti:
- Nelle competizioni sportive e nelle manifestazioni svolte in impianti sportivi all'aperto o all'aperto, in spazi naturali o su strade pubbliche, non possono partecipare più di 1000 atleti.
- Nelle competizioni sportive e nelle manifestazioni che si tengono in strutture chiuse, non possono partecipare più di 300 atleti.
b) Pubblico in occasione di eventi sportivi e competizioni sportive non professionistiche:
- La celebrazione di eventi sportivi e competizioni sportive non professionistiche che si svolgono in impianti sportivi sia aperti che chiusi, può avvenire con una capienza pubblica massima del 75%, mantenendo un posto lontano nella stessa fila nel caso di posti fissi, o 1,5 metri di distanza se non ci sono posti fissi, salvo gruppi di convivenza. Se non è possibile mantenere una distanza tra i sedili o 1,5 metri di separazione, la capacità dovrà essere ridotta fino a quando non sarà garantito l'adempimento della misura.
- In generale, il pubblico che partecipa alla manifestazione negli impianti sportivi all'aperto non può superare il limite di 2000 persone. Tuttavia, in queste strutture, se possibile la settorizzazione, verranno stabilite divisioni di spazio fino a un massimo di 4 settori differenziati di 1000 persone ciascuno, con ingresso e uscita indipendenti, servizi igienici e servizi di ospitalità in ciascun settore.
- Inoltre, in generale, il pubblico presente alla manifestazione in impianti sportivi chiusi non può superare il limite di 1000 persone. Tuttavia, in queste strutture, se possibile la settorizzazione, verranno stabilite divisioni di spazio fino ad un massimo di 3 settori differenziati di 1000 persone frequentanti ciascuna di esse, con ingresso e uscita indipendenti, servizi igienici e servizi di ospitalità indipendenti in ogni settore.
c) Pubblico in manifestazioni sportive o competizioni sportive che si svolgono all'aperto in spazi naturali o su strade pubbliche:
- Dovranno essere sviluppati evitando folle di pubblico.
- Il pubblico che spontaneamente potrebbe partecipare alla manifestazione dovrà rispettare, in ogni caso, la distanza di sicurezza stabilita dalle autorità sanitarie.
- In caso di installazioni di gradinata provvisoria o delimitazione di spazi riservati al pubblico, verrà stabilito un limite massimo di capienza pubblica del 75%, mantenendo una distanza tra i sedili nella stessa fila nel caso di sedili fissi, oppure 1,5 metri di distanza se non ci sono posti fissi, tra i diversi gruppi di convivenza.
- Se non è possibile mantenere una distanza tra i sedili o 1,5 metri di separazione, la capacità dovrà essere ridotta fino a quando non sarà garantito l'adempimento della misura.
- Il pubblico presente all'evento non può superare il limite di 2.000 persone. Tuttavia, se la settorizzazione è possibile, verranno stabilite divisioni spaziali fino a quattro settori di 1.000 persone fino a 4.000 partecipanti.
d) Nelle competizioni professionistiche saranno applicabili le misure di prevenzione adottate dall'autorità competente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15.2 del regio decreto legge 21/2020, del 9 giugno, sulla prevenzione, il contenimento e il coordinamento urgenti per affrontare la crisi sanitaria causato da Covid-19.

Misure relative a piscine, spiagge e stabilimenti termali

1. Le piscine ad uso ricreativo, le piscine alberghiere, le piscine ricettive e di urbanizzazione, così come le terme, devono rispettare il limite del 75% della loro capacità sia in termini di accesso che di pratica ricreativa.
2. Gli spogliatoi e le docce possono essere utilizzati al 50% della loro capienza.
3. L'accesso alle spiagge è consentito per passeggiare o svolgere attività fisica e sportiva all'aria aperta, mantenendo l'allontanamento fisico e le misure di igiene e prevenzione, sempre nei limiti alla libertà di movimento e mobilità che può essere stabilita.

Misure relative a residenze e altri alloggi simili

1. Le residenze studentesche, le residenze scolastiche, i campi e le strutture di accoglienza per lavoratori si considerano comprese in questa sezione.
2. Nelle residenze e negli alloggi qui elencati è consentita l'apertura di spazi comuni fino al 50% della capienza, garantendo le misure di allontanamento, igiene, prevenzione e favorendo l'utilizzo di aree ben areate, senza servizio a buffet o self-service. I turni possono essere stabiliti in sala da pranzo, garantendo sempre le distanze e le misure di igiene e prevenzione, e le visite sono sospese.
3. Negli alloggi che offrono camere e servizi di gruppo, le persone di diversi gruppi di convivenza non possono pernottare nella stessa stanza o utilizzare cucine condivise.

Misure relative ai centri per anziani e persone con disabilità

1. Nei centri per anziani si seguiranno le disposizioni dell'ordinanza della Vice Presidenza e del Ministero per le pari opportunità e le politiche inclusive, in relazione al piano d'azione nelle residenze per anziani non autosufficienti, centri diurni, case vigilate e il CEAM / CIM, della Comunità Valenciana, nel contesto della crisi sanitaria causata dal Covid-19.
2. Nei centri per persone con diversità funzionale o problemi di salute mentale, saranno seguite le disposizioni dell'ordinanza svolta dalla Vice Presidenza e dal Ministero per le pari opportunità e le politiche inclusive, in relazione al piano di azione nei centri e risorse destinate a persone con diversità funzionale o problemi di salute mentale nella Comunità Valenciana, nel contesto della crisi sanitaria causata dal Covid-19.
3. L'apertura dei centri e la ripresa delle attività, in spazi, riferiti a centri ricreativi per anziani o attività in altri centri socio sanitari, centri diurni e centri di diversità funzionale, corrisponderanno alle competenti amministrazioni in materia, in in conformità con quanto la Vice Presidenza e il Ministero per le pari opportunità e le politiche inclusive hanno per la sua gestione.

Misure relative al settore sanitario

1. Il sistema sanitario pubblico avrà un piano di emergenza per COVID-19.
Tutti i centri sanitari privati ​​devono disporre di un piano di emergenza per la gestione delle situazioni di emergenza relative a COVID-19.
2. Tutti i centri, i servizi e le strutture sanitarie della Comunità Valenciana, sia pubblici che privati, devono notificare i casi rilevati di COVID-19 alla Direzione generale della sanità pubblica e delle dipendenze, attraverso il sistema di sorveglianza epidemiologica della Comunità Valenciana. Devono inoltre fornire tutte le informazioni richieste dall'autorità sanitaria per il controllo dell'epidemia, con la periodicità e con i mezzi indicati.
3. I laboratori privati ​​della Comunità Valenciana che effettuano test diagnostici per la rilevazione di COVID-19, avranno l'obbligo di essere registrati presso la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, e di notificare al sistema di sorveglianza epidemiologica i risultati di ha detto test.
L'esecuzione dei test diagnostici per l'individuazione di COVID-19 è soggetta alla prescrizione di un medico, secondo le linee guida, istruzioni e criteri stabiliti dall'autorità sanitaria competente, garantendo i mezzi necessari per completare il processo diagnostico di infezione attiva da COVID- 19, secondo i protocolli attuali.
Devono notificare al Ministero della Salute Universale e della Salute Pubblica, almeno una volta al giorno, i casi confermati di COVID-19, nonché il risultato dei test diagnostici che hanno eseguito.
4. Il Dipartimento della Salute Universale e della Salute Pubblica può richiedere la fornitura di spazi, stabilimenti, alloggi e altre strutture pubbliche della Comunità Valenciana per soddisfare i bisogni sanitari che sorgono, causati dall'epidemia di COVID-19.
Allo stesso modo, se la situazione sanitaria in conseguenza della pandemia lo richiede, può richiedere a enti privati ​​o società della Comunità Valenciana di assegnare spazi o alloggi per completare le esigenze delle strutture pubbliche e richiedere la collaborazione di servizi e istituzioni sanitarie. società di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro della Comunità Valenciana, per le quali saranno istituiti gli strumenti di collaborazione adeguati.
5. Tutti i centri, i servizi e gli istituti sanitari pubblici o privati ​​della Comunità Valenciana devono adottare le misure organizzative, la disponibilità di materiale necessario per controllare l'infezione e la gestione degli spazi, per garantire il rispetto delle raccomandazioni delle autorità sanitarie in materia di prevenzione e igiene. misure come la distanza di sicurezza, l'uso di maschere, l'igiene delle mani e l'etichetta respiratoria.
6. I titolari o gestori dei centri di cura delle dipendenze devono osservare le misure di prevenzione e igiene stabilite dalle autorità sanitarie competenti attraverso norme, atti e protocolli o guide di azione secondo le indicazioni della Direzione Generale Sanità Pubblica e Dipendenze adottate secondo la loro caratteristiche e deve avere un piano di emergenza relativo a COVID-19.
7. L'Autorità sanitaria emetterà linee guida attraverso risoluzioni, piani e / o protocolli specifici che riterrà necessari per affrontare la crisi sanitaria. Queste linee guida devono essere applicate in tutte le strutture e centri sanitari, indipendentemente dalla loro proprietà nel territorio della Comunità Valenciana.
8. Se la situazione sanitaria derivante dalla pandemia lo richiede, tutti i centri sanitari pubblici o privati, gli istituti sanitari e i magazzini per la distribuzione di medicinali e prodotti sanitari della Comunità Valenciana devono partecipare e coordinarsi alla gestione dei Medicinali e dei dispositivi medici che sono considerati essenziali per il trattamento specifico di COVID e per la sedazione intensiva, nonché per la distribuzione controllata dei farmaci necessari.

1 Comentario
  1. Mike ha detto:

    Copyright di Kim Jong Un


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